TRASPARENZA

Interventi straordinari e di emergenza: nessun dato da pubblicare

Enti controllati: nessun dato da pubblicare
Whistleblowing
Per “whistleblowing” si intende quel complesso di norme che disciplinano la tutela offerta ad un lavoratore che nell’ambito delle sue attività sia venuto a conoscenza di un illecito che decide di denunciare, esponendosi al rischio di vessazioni, ritorsioni, molestie. La tutela del dipendente pubblico che segnala tali illeciti è disciplinata dall’art. 54-bis del D. Lgs n. 165 del 2001, inserito dall’art. 1, comma 51, L. 6 novembre 2012, n. 190 e modificato dall’art. 31, comma 1, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, come oggi vigente a seguito delle modifiche sostanziali apportate dall’art. 1, comma 1, L. 30 novembre 2017, n. 179. La segnalazione del whistleblower deve essere indirizzata alla Responsabile per la prevenzione della corruzione dell’ODG Molise (il consigliere Giuseppe Cavuoti) e contenere informazioni funzionali a circostanziare quanto più possibile l’accaduto, ossia:

le generalità del segnalante con indicazione della posizione o funzione svolta nell’ente;

la chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione e se note, il tempo e il luogo in cui i fatti sono stati commessi;

se conosciute, le generalità o altri elementi utili per identificare il soggetto che ha posto in essere l’illecito;

la specificazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti e/o di eventuali documenti a conferma della fondatezza della segnalazione e/o di ogni altra informazione utile per un riscontro dei fatti segnalati.

Il whistleblower può denunciare il fatto per iscritto oppure a voce oppure inviando un’email all’indirizzo whistleblowingodgmolise@gmail.com

La RPCT è tenuta alla riservatezza dell’identità del segnalante ai sensi dell’art. 54-bis del D. Lgs. 165/2001 riguardante la tutela del dipendente pubblico. A seguito della segnalazione la RPCT verifica sommariamente la fondatezza e la credibilità dei fatti descritti nella segnalazione e può decidere, in caso di manifesta infondatezza, di archiviare la segnalazione. Qualora all’esito della verifica la segnalazione risulti fondata la Responsabile, in base alla natura della violazione, provvede a inoltrarla ai soggetti competenti per l’adozione dei provvedimenti conseguenti ossia:

all’ufficio procedimenti disciplinari, per eventuali profili di responsabilità disciplinare;

all’Autorità Giudiziaria e all’Anac per profili di rispettiva competenza;

al Dipartimento della Funzione Pubblica.

Alla luce delle norme vigenti, il whistleblower non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. L’adozione di misure ritenute ritorsive nei confronti del whistleblower è comunicata in ogni caso all’Anac dall’interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. L’Anac informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza. La segnalazione è sottratta all’accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Per le medesime ragioni protettive, la segnalazione deve ritenersi sottratta anche all’accesso civico generalizzato, regolato dal d.lgs. n. 33 del 2013.

DISPOSIZIONI GENERALI:

Oneri informativi per cittadini e imprese (art. 34, c. 1,2)

Tutti gli iscritti (elenco professionisti, elenco pubblicisti, registro praticanti, elenco stranieri ed elenco speciale) devono comunicare all'ordine:

- la propria casella di posta elettronica certificata

- eventuale cambio di residenza anagrafica

- domicilio eletto per le comunicazioni (se diverso dalla residenza)

Gli iscritti nell'elenco speciale sono tenuti a comunicare all'Ordine:

- la cessazione dell’incarico di direttore

- la cessazione della pubblicazione diretta

Atti generali (art. 12, c. 1,2)

L'Ordine dei giornalisti è stato istituito con la legge del 3 febbraio 1963, n°69.

E' persona giuridica di diritto pubblico e come tale appartiene alla pubblica amministrazione in quanto classificato ente pubblico non economico disciplinato dal Decreto legislativo n. 165/2001.

Compiti dell'Ordine sono: la custodia degli albi, degli elenchi e dei registri, la vigilanza sul decoro dei giornalisti e sull'espletamento della pratica professionale.

Sono anche da ricordare i compiti di controllo e promozione relativi all'espletamento della pratica giornalistica, di interventi certificatori e sostitutivi del tirocinio qualora il direttore della testata si rifiuti di rilasciare la dichiarazione.

L'Ordine dei giornalisti è strutturato su base regionale. Ogni Consiglio regionale esercita le seguenti attribuzioni: cura l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni in materia; vigila per la tutela del titolo di giornalista in qualunque sede, anche giudiziaria, e svolge ogni attività diretta alla repressione dell'esercizio abusivo della professione; cura la tenuta dell'Albo, e provvede alle iscrizioni e cancellazioni; provvede all'amministrazione dei beni di pertinenza dell'Ordine, e compila annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea; vigila sulla condotta e sul decoro degli iscritti; dispone la convocazione dell'assemblea; fissa con l’osservanza del limite massimo previsto dall’art. 20 lettera g) le quote annuali dovute dagli iscritti e determina inoltre i contributi per l’iscrizione nell’Albo e nel registro dei praticanti e per il rilascio di certificati; esercita le altre attribuzioni demandategli dalla legge.

Il Consiglio è composto da 6 giornalisti professionisti e 3 giornalisti pubblicisti. Ogni Ordine ha un Collegio dei revisori dei conti costituito da 3 componenti, 2 professionisti ed un pubblicista.

Le elezioni per il rinnovo del Consiglio e del Collegio dei revisori dei conti avvengono ogni tre anni.

Il D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 ha trasferito le funzioni disciplinari al Consiglio di Disciplina Territoriale il quale ricopre il ruolo di "tribunale" interno alla categoria. Le istruttorie disciplinari sono avviate d'ufficio dal Consiglio di Disciplina Territoriale, su richiesta della Procura, su esposto di un privato ovvero su richiesta e/o segnalazione dello stesso Ordine dei Giornalisti. Il consiglio di disciplina territoriale è organo giudicante di primo grado; appelli e ricorsi sono esaminati dal consiglio nazionale.

Telefoni e posta elettronica

Tel. 0874418158
mail: odgmolise@gmail.com
pec: odgmolise@pec.aruba.it

Rendiconti gruppi consiliari regionali provinciali

Non ci sono gruppi consiliari.

Sanzioni per mancata comunicazione dei dati

Non sono state mai inflitte sanzioni a questo ente per mancata comunicazione dei dati.

Compensi delle Cariche e del Collegio dei Revisori

I consiglieri dell'Ordine dei giornalisti del Molise, così come i membri del Consiglio di disciplina territoriale ed i componenti del Collegio dei Revisori dei conti, a prescindere dalle funzioni che ricoprono e dalle deleghe loro affidate, non percepiscono alcun gettone di presenza, indennità, per la partecipazione a sedute consiliari e istituzionali, a gruppi di lavoro, missioni o ad eventi formativi.

Funzionamento dell'Ordine e regolamentazione uffici di segreteria, disciplinare e archivio

I membri del consiglio territoriale di disciplina assicurano a turno le funzioni delegate dalla legge circa i procedimenti disciplinari, segnalazioni, esposti e procedimenti istruttori. I consiglieri dell'Ordine, a turno, assicurano i servizi essenziali demandati dalla legge.

Dirigenti

Non ci sono dirigenti.

Incarichi amministrativi di vertice

Non ci sono incarichi amministrativi di vertice.

Dotazione organica

l'Odg Molise ha un dipendete part time cat A 1 a tempo indeterminato dal 2/1/2024 - Francesca Fiammelli;

Posizioni organizzative

Non ci sono posizioni organizzative

Personale non a tempo indeterminato

L'Ordine non ha personale a tempo determinato.

Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti

Non ci sono incarichi specifici conferiti ai dipendenti.

Responsabile della Corruzione e della Trasparenza

Il Responsabile della prevenzione della corruzione è stato individuato con delibera del Consiglio nella figura del Consigliere Odg Giuseppe Cavuoti

Beni immobili e gestione patrimonio

L'Odg del Molise ha una sede di proprietĂ  in via Longano 9, 86100 Campobasso (CB).

Pagamenti dell'amministrazione

Indicatore di tempestivitĂ  dei pagamenti: L'amministrazione effettua i pagamenti entro 10 giorni. IBAN e pagamenti informatici: I pagamenti delle quote d'iscrizione da parte degli iscritti avvengono tramite il servizio Pago Pa.
L'Odg Molise ha il seguente Iban istituzionale: ODGMOLISE
IT05M0306903805100000007634 - Banca San Paolo.

PATROCINI: regolamento per la concessione dei patrocini

LINEE DI INDIRIZZO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO

Art.1 – PATROCINIO
1) Il Consiglio dell’Ordine dei giornalisti del Molise o il presidente dell'Ordine possono concedere il patrocinio a manifestazioni e iniziative senza finalità di lucro a carattere regionale e locale e a iniziative di interesse generale rispetto alle quali la professione assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali e dell’immagine pubblica, nonché a quelle di cui vuole in particolare incentivare la continuità per il carattere qualificante che rivestono per la professione.
2) Il patrocinio deve essere formalmente richiesto dal soggetto organizzatore e formalmente concesso – se esso non ha carattere di onerosità – dal Presidente, che ne dà comunicazione al Consiglio dell’Ordine. I richiedenti devono inoltrare domanda al Presidente almeno 10 giorni prima della data di inizio della manifestazione, specificando nella stessa i contenuti, gli obiettivi ed il periodo di svolgimento della manifestazione. Nella richiesta deve essere dichiarato che la manifestazione per cui si richiede il patrocinio viene realizzata senza finalità di lucro. Il patrocinio deve essere reso pubblicamente noto attraverso i mezzi con i quali si provvede alla promozione dell’iniziativa.
3) La concessione del patrocinio può essere disposta a favore di Enti pubblici, Enti privati, Associazioni, Comitati ed altre Istituzioni di carattere privato.

Art.2 – PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO
1) Ai fini del conferimento del patrocinio, viene acquisito il programma di attività che il soggetto richiedente intende svolgere, in cui sino precisati gli obiettivi, i destinatari degli interventi, gli eventuali ulteriori patrocini, le modalità attuative, il periodo di svolgimento e quanto altro utile a valutare la rilevanza e l’interesse sociale, culturale e scientifico dell’iniziativa a livello regionale o locale. Le richieste di patrocinio che non rispondono ai requisiti ed alla documentazione prevista dalla presente normativa non vengono prese in considerazione.
Può inoltre essere richiesta la seguente documentazione:
a) Il programma dettagliato delle attività che si intendono svolgere, con la specificazione del progetto complessivo in cui l’iniziativa si inserisce;
b) copia autentica dell’atto costitutivo e dello statuto del soggetto organizzatore.
2) I patrocini onerosi sono approvati dal Consiglio dell’Ordine dei giornalisti del Molise; i patrocini non onerosi sono approvati senza deliberazione formale o con la sola risposta del presidente dell'Ordine

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