Costituzione della Repubblica Italiana - Art. 12
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo di ogni effetto. La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.Nascita dell'Ordine dei Giornalisti del Molise
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 2004, n. 85
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, per l'istituzione dell'Ordine dei giornalisti nella regione Molise. (GU Serie Generale n.77 del 01-04-2004)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/4/2004
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, il quale prevede che con decreto del Presidente della Repubblica si procede alla modifica delle circoscrizioni territoriali degli Ordini dei giornalisti; Ritenuto di dover procedere all'istituzione dell'Ordine dei giornalisti per la regione Molise; Sentiti il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti ed il Consiglio interregionale del Lazio e Molise; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 giugno 2003; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 febbraio 2004; Sulla proposta del Ministro della giustizia; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. 1. L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, e' sostituito dal seguente: «Art. 1 (Circoscrizioni territoriali). - Le regioni di cui al quinto comma dell'articolo 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, ed i comuni sede dei Consigli dei relativi Ordini sono determinati come segue: 1) Piemonte; sede del consiglio: Torino; 2) Valle d'Aosta; sede del consiglio: Aosta; 3) Lombardia; sede del consiglio: Milano; 4) Veneto; sede del consiglio: Venezia; 5) Trentino-Alto Adige; sede del consiglio: Trento; 6) Friuli-Venezia Giulia; sede del consiglio: Trieste; 7) Liguria; sede del consiglio: Genova; 8) Emilia-Romagna; sede del consiglio: Bologna; 9) Marche; sede del consiglio: Ancona; 10) Toscana; sede del consiglio: Firenze; 11) Umbria; sede del consiglio: Perugia; 12) Abruzzo; sede del consiglio: L'Aquila; 13) Lazio; sede del consiglio: Roma; 14) Campania; sede del consiglio: Napoli; 15) Calabria; sede del consiglio: Catanzaro; 16) Puglia; sede del consiglio: Bari; 17) Basilicata; sede del consiglio: Potenza; 18) Sicilia; sede del consiglio: Palermo; 19) Sardegna; sede del consiglio: Cagliari; 20) Molise; sede del consiglio: Campobasso.». Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 24 febbraio 2004 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Castelli, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 2004 Ministeri istituzionali, registro n. 3, foglio n. 72.Testo unico dei doveri del giornalista
Gen 22, 2019 | Deontologia, Leggi
Approvato dal Consiglio Nazionale nella riunione del 27 gennaio 2016
Premessa
Il «Testo unico dei doveri del giornalista» nasce dall’esigenza di armonizzare i precedenti documenti deontologici al fine di consentire una maggiore chiarezza di interpretazione e facilitare l’applicazione di tutte le norme, la cui inosservanza può determinare la responsabilità disciplinare dell’iscritto all’Ordine.
Recepisce i contenuti dei seguenti documenti: Carta dei doveri del giornalista; Carta dei doveri del giornalista degli Uffici stampa; Carta dei doveri dell’informazione economica; Carta di Firenze; Carta di Milano; Carta di Perugia; Carta di Roma; Carta di Treviso; Carta informazione e pubblicità; Carta informazione e sondaggi; Codice di deontologia relativo alle attività giornalistiche; Codice in materia di rappresentazione delle vicende giudiziarie nelle trasmissioni radiotelevisive; Decalogo del giornalismo sportivo.
TITOLO I
PRINCÌPI E DOVERI
Articolo 1
Libertà d’informazione e di critica
L’attività del giornalista, attraverso qualunque strumento di comunicazione svolta, si ispira alla libertà di espressione sancita dalla Costituzione italiana ed è regolata dall’articolo 2 della legge n. 69 del 3 febbraio 1963:
«È diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà d’informazione e di critica, limitata dall’osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede. Devono essere rettificate le notizie che risultino inesatte e riparati gli eventuali errori. Giornalisti e editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse, e a promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione fra giornalisti e editori, e la fiducia tra la stampa e i lettori».
Articolo 2
Fondamenti deontologici
Il giornalista:
a) difende il diritto all’informazione e la libertà di opinione di ogni persona; per questo ricerca, raccoglie, elabora e diffonde con la maggiore accuratezza possibile ogni dato o notizia di pubblico interesse secondo la verità sostanziale dei fatti;
b) rispetta i diritti fondamentali delle persone e osserva le norme di legge poste a loro salvaguardia;
c) tutela la dignità del lavoro giornalistico e promuove la solidarietà fra colleghi attivandosi affinché la prestazione di ogni iscritto sia equamente retribuita;
d) accetta indicazioni e direttive soltanto dalle gerarchie redazionali, purché le disposizioni non siano contrarie alla legge professionale, al Contratto nazionale di lavoro e alla deontologia professionale;
e) non aderisce ad associazioni segrete o comunque in contrasto con l’articolo 18 della Costituzione né accetta privilegi, favori, incarichi, premi sotto qualsiasi forma (pagamenti, rimborsi spese, elargizioni, regali, vacanze e viaggi gratuiti) che possano condizionare la sua autonomia e la sua credibilità;
f) rispetta il prestigio e il decoro dell’Ordine e delle sue istituzioni e osserva le norme contenute nel Testo unico;
g) applica i principi deontologici nell’uso di tutti gli strumenti di comunicazione, compresi i social network;
h) cura l’aggiornamento professionale secondo gli obblighi della formazione continua.
TITOLO II
DOVERI NEI CONFRONTI DELLE PERSONE
Articolo 3
Identità personale e diritto all’oblio
Il giornalista:
a) rispetta il diritto all’identità personale ed evita di far riferimento a particolari relativi al passato, salvo quando essi risultino essenziali per la completezza dell’informazione;
b) nel diffondere a distanza di tempo dati identificativi del condannato valuta anche l’incidenza della pubblicazione sul percorso di reinserimento sociale dell’interessato e sulla famiglia, specialmente se congiunto (padre, madre, fratello) di persone di minore età;
c) considera che il reinserimento sociale è un passaggio complesso, che può avvenire a fine pena oppure gradualmente, e usa termini appropriati in tutti i casi in cui un detenuto usufruisce di misure alternative al carcere o di benefici penitenziari;
d) tutela il condannato che sceglie di esporsi ai media, evitando di identificarlo solo con il reato commesso e valorizzando il percorso di reinserimento che sta compiendo;
e) non pubblica i nomi di chi ha subito violenze sessuali né fornisce particolari che possano condurre alla loro identificazione a meno che ciò sia richiesto dalle stesse vittime;
f) non pubblica i nomi dei congiunti di persone coinvolte in casi di cronaca, a meno che ciò sia indispensabile alla comprensione dei fatti, e comunque non li rende noti nel caso in cui si metta a rischio la loro incolumità; non diffonde altri elementi che ne rendano possibile l’identificazione o l’individuazione della residenza;
g) presta cautela nel diffondere ogni elemento che possa condurre all’identificazione dei collaboratori dell’autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza, soprattutto quando ciò possa mettere a rischio l’incolumità loro e delle famiglie.
Articolo 4
Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica
Nei confronti delle persone il giornalista applica le «Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica pubblicate, ai sensi dell’articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101. (Delibera n. 491)», previste dal dlgs 196/2003 e SS.II. sulla protezione dei dati personali, che fanno parte integrante del Testo unico.
Articolo 5
Doveri nei confronti dei minori
Nei confronti delle persone minorenni il giornalista applica la «Carta di Treviso» che fa parte integrante del Testo unico.
Articolo 6
Doveri nei confronti dei soggetti deboli
Il giornalista:
a) rispetta i diritti e la dignità delle persone malate o con disabilità siano esse portatrici di menomazioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali, in analogia con quanto già sancito per i minori dalla «Carta di Treviso»;
b) evita nella pubblicazione di notizie su argomenti scientifici un sensazionalismo che potrebbe far sorgere timori o speranze infondate;
c) diffonde notizie sanitarie solo se verificate con autorevoli fonti scientifiche;
d) non cita il nome commerciale di farmaci e di prodotti in un contesto che possa favorirne il consumo e fornisce tempestivamente notizie su quelli ritirati o sospesi perché nocivi alla salute.
Articolo 7
Doveri nei confronti degli stranieri
Il giornalista:
a) nei confronti delle persone straniere adotta termini giuridicamente appropriati seguendo le indicazioni del «Glossario», evitando la diffusione di informazioni imprecise, sommarie o distorte riguardo a richiedenti asilo, rifugiati, vittime della tratta e migranti;
b) tutela l’identità e l’immagine, non consentendo l’identificazione della persona, dei richiedenti asilo, dei rifugiati, delle vittime della tratta e dei migranti che accettano di esporsi ai media.
TITOLO III
DOVERI IN TEMA DI INFORMAZIONE
Articolo 8
Cronaca giudiziaria e processi in tv
Il giornalista:
a) rispetta sempre e comunque il diritto alla presunzione di non colpevolezza. In caso di assoluzione o proscioglimento, ne dà notizia sempre con appropriato rilievo e aggiorna quanto pubblicato precedentemente, in special modo per quanto riguarda le testate online;
b) osserva la massima cautela nel diffondere nomi e immagini di persone incriminate per reati minori o condannate a pene lievissime, salvo i casi di particolare rilevanza sociale;
c) evita, nel riportare il contenuto di qualunque atto processuale o d’indagine, di citare persone il cui ruolo non sia essenziale per la comprensione dei fatti;
d) nelle trasmissioni televisive rispetta il principio del contraddittorio delle tesi, assicurando la presenza e la pari opportunità nel confronto dialettico tra i soggetti che le sostengono – comunque diversi dalle parti che si confrontano nel processo – garantendo il principio di buona fede e continenza nella corretta ricostruzione degli avvenimenti;
e) cura che risultino chiare le differenze fra documentazione e rappresentazione, fra cronaca e commento, fra indagato, imputato e condannato, fra pubblico ministero e giudice, fra accusa e difesa, fra carattere non definitivo e definitivo dei provvedimenti e delle decisioni nell’evoluzione delle fasi e dei gradi dei procedimenti e dei giudizi.
Articolo 9
Doveri in tema di rettifica e di rispetto delle fonti
Il giornalista:
a) rettifica, anche in assenza di specifica richiesta, con tempestività e appropriato rilievo, le informazioni che dopo la loro diffusione si siano rivelate inesatte o errate;
b) non dà notizia di accuse che possano danneggiare la reputazione e la dignità di una persona senza garantire opportunità di replica. Nel caso in cui ciò si riveli impossibile, ne informa il pubblico;
c) verifica, prima di pubblicare la notizia di un avviso di garanzia che ne sia a conoscenza l’interessato. Se non fosse possibile ne informa il pubblico;
d) controlla le informazioni ottenute per accertarne l’attendibilità;
e) rispetta il segreto professionale e dà notizia di tale circostanza nel caso in cui le fonti chiedano di rimanere riservate; in tutti gli altri casi le cita sempre e tale obbligo persiste anche quando si usino materiali – testi, immagini, sonoro – delle agenzie, di altri mezzi d’informazione o dei social network;
f) non accetta condizionamenti per la pubblicazione o la soppressione di una informazione;
g) non omette fatti, dichiarazioni o dettagli essenziali alla completa ricostruzione di un avvenimento.
Articolo 10
Doveri in tema di pubblicità e sondaggi
1. Il giornalista:
a) assicura ai cittadini il diritto di ricevere un’informazione corretta, sempre distinta dal messaggio pubblicitario attraverso chiare indicazioni;
b) non presta il nome, la voce, l’immagine per iniziative pubblicitarie. Sono consentite, a titolo gratuito e previa comunicazione scritta all’Ordine di appartenenza, analoghe prestazioni per iniziative pubblicitarie volte a fini sociali, umanitari, culturali, religiosi, artistici, sindacali.
2. Il giornalista s’impegna affinché la pubblicazione di sondaggi attraverso i media contenga sempre:
a) soggetto che ha realizzato il sondaggio e, se realizzato con altri, le collaborazioni di cui si è avvalso;
b) criteri seguiti per l’individuazione del campione;
c) metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;
d) numero delle persone interpellate e universo di riferimento;
e) il numero delle domande rivolte;
f) percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;
g) date in cui è stato realizzato il sondaggio.
Articolo 11
Doveri in tema di informazione economica
Il giornalista applica la «Carta dei doveri dell’informazione economica e finanziaria» che costituisce parte integrante del Testo unico
Articolo 12
Doveri in tema di informazione sportiva
Il giornalista:
a) non utilizza immagini ed espressioni violente o aggressive. Se ciò non fosse possibile, fa presente che le sequenze che saranno diffuse non sono adatte al pubblico dei minori;
b) evita di favorire atteggiamenti che possano provocare incidenti, atti di violenza o violazioni di leggi e regolamenti da parte del pubblico o dei tifosi.
c) se conduce un programma in diretta si dissocia immediatamente da atteggiamenti minacciosi, scorretti, razzistici di ospiti, colleghi, protagonisti interessati all’avvenimento, interlocutori telefonici, via internet o via sms.
TITOLO IV
LAVORO GIORNALISTICO
Articolo 13
Solidarietà ed equa retribuzione
In tema di lavoro il giornalista rispetta la «Carta di Firenze» che fa parte integrante del Testo unico.
Articolo 14
Uffici stampa
Il giornalista che opera negli uffici stampa:
a) separa il proprio compito da quello di altri soggetti che operano nel campo della comunicazione;
b) non assume collaborazioni che determinino conflitti d’interesse con il suo incarico;
c) garantisce nelle istituzioni di natura assembleare il pieno rispetto della dialettica e del pluralismo delle posizioni politiche.
TITOLO V
SANZIONI
Articolo 15
Norme applicabili
La violazione delle regole e dei principî contenuti nel «Testo unico» e integranti lo spirito dell’art. 2 della legge 3.2.1963 n. 69 comporta per tutti gli iscritti all’Ordine dei giornalisti l’applicazione delle norme contenute nel Titolo III della citata legge.
Articolo 16
Norma transitoria
Il «Testo unico» entra in vigore il 3 febbraio 2016. I procedimenti disciplinari avviati prima di tale data sono definiti mantenendo il riferimento ai precedenti documenti deontologici.