Il Comitato Regionale per le Comunicazioni del Molise (CORECOM), in considerazione dell’imminenza delle elezioni regionali, in ragione dei compiti di controllo attribuitigli dalle norme regolanti la materia elettorale e di par condicio, ha ricordato la necessità, per tutti i soggetti interessati, di attenersi a quanto stabilito dall’art. 8 della legge n. 28 del 2000 e dall’art. 7 del Regolamento emanato dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) con delibera n. 256/10/CSP, allorquando fa divieto, nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni, di rendere pubblici o diffondere i risultati di sondaggi sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche nel caso in cui i sondaggi siano stati realizzati in un periodo precedente a quello del divieto, ma non resi pubblici con le modalità previste dalla stessa legge 28/2000.
Tale divieto, in ragione del fatto che le elezioni in effettuazione interessano meno di un quarto degli elettori su base nazionale, è valido solo per i sondaggi afferenti le consultazioni in corso ed è quindi operativo dalle ore 24 di oggi, 6 aprile 2018.
Il divieto di pubblicazione nei quindici giorni antecedenti il voto sancito dall’art. 8 della legge n. 28/00 –come ha più volte spiegato la stessa AGCOM – si estende altresì alle manifestazioni di opinione. La ragione dell’estensione del divieto risiede nella ratio sottesa all’art. 8 della legge n. 28/2000 che è quella di impedire forme surrettizie di influenza sulla libera scelta degli elettori e, in particolare, su quelle del cd. “elettorato fluttuante”. È indubbio, infatti, che queste forme di indagine, avvalendosi della pervasività propria del dato quantitativo espresso in percentuale – ancorché prive del riscontro scientifico – sono potenzialmente idonee a influenzare il libero esercizio del diritto di voto.
Nei medesimi quindici giorni precedenti il voto è consentita però la diffusione di dichiarazioni rilasciate da soggetti politici relativamente a sondaggi già resi pubblici nel periodo precedente a quello oggetto del divieto. Per questa ragione i sondaggi politici ed elettorali realizzati prima dell’inizio del divieto sancito dalla norma restano comunque disponibili sul sito web della Presidenza del Consiglio e possono essere liberamente consultati dai cittadini (art. 7, comma 4, del Regolamento AGCOM).
Il CORECOM Molise, infine, ricorda che, come previsto nel combinato disposto degli articoli 8 e 10 della legge 28/00 e del citato Regolamento AGCOM in materia, per sondaggio si intende la “rilevazione sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, volta a cogliere l’orientamento politico ed elettorale dei cittadini e i trend delle intenzioni di voto nei confronti di partiti politici e di candidati”.